(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n.
                       36 del 18 agosto 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per l'applicazione della legge regionale 8 agosto
1989, n. 54 "Interventi di  recupero  idrogeologico-ambientale  sulle
strutture sciistiche".
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul bilancio della regione per l'anno 1992 al cap. 38220.
   3. Alla copertura della spesa di cui  al  comma  uno  si  provvede
mediante  utilizzo  per  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
cap. 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato  n.  8
al   bilancio   per   l'anno   in   corso  (Area  tutela  ambiente  e
valorizzazione  territorio  -  settore  valorizzazione   e   recupero
territorio)  punto  C.  2.  12.  della  parte  spesa  del bilancio di
previsione della regione per l'anno 1992.
   4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli  oneri  di
cui  alla  legge  regionale  8 agosto 1989, n. 54, si provvedera' con
legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15  della  legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della regione autonoma Valle d'Aosta".