(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 18 agosto 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Limitatamente all'anno finanziario 1992 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 "Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche". 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul bilancio della regione per l'anno 1992 al cap. 38220. 3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al cap. 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Area tutela ambiente e valorizzazione territorio - settore valorizzazione e recupero territorio) punto C. 2. 12. della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1992. 4. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54, si provvedera' con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta".